Legibus omnes servimus ut liberi simus, ossia “siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi”, diceva Cicerone. C’è forse un’altra citazione con la quale comprendere l’autorità del mondo romano nell’apertura del dibattito occidentale sulla filosofia del diritto? Di questa ampissima materia, non senza preziosi paragoni e riferimenti col mondo greco, si occupa l’ultimo libro di Giulio Di Donato Il pensiero giuridico dei presocratici. Nomos e physis. Un viaggio nell’antichità classica, alla ricerca di quel seme culturale che ha portato le società a dotarsi di un sistema codificato di diritto. 

Ma quali sarebbero state le circostanze che avrebbero portato la civiltà greca a sviluppare una speculazione sulla giustizia, ancora prima di una filosofia del diritto compiutamente inaugurata dal mondo romano? Tanto per cominciare, il primo aspetto da sottolineare è proprio quello linguistico: rispetto ad altri ambiti del sapere in cui, com’è noto, il mondo greco esprime una grande ricchezza comunicativa, per quel che riguarda il diritto, non solo manca una linea d’indirizzo unitaria, ma si avverte anche una certa opacità lessicale e semantica. Nella fattispecie, due termini venivano fondamentalmente impiegati in questo ambito tematico: Dike (δίκη) e Nomos (νόμος). Se Dike è la giustizia in senso assoluto, l’unione coerente tra l’ordine cosmico e religioso, Nomos è invece la legge dell’uomo, ratificata e prodotta testualmente. Se la prima ha un valore evidentemente trascendente, il secondo è legato all’amministrazione concreta della polis. E su questo aspetto l’autore è molto preciso: sarebbe stato proprio il particolare contesto storico-politico in cui sono sorte le diverse póleis, così come la loro molteplicità, a determinare una configurazione variegata e poliedrica nel rapporto tra legge divina e legge terrena (Di Donato 2024, p. 15). E quand’anche un diritto greco, ufficialmente formalizzato e codificato, si fosse affermato, le continue dinamiche di dominio e sottomissione tra le varie póleis avrebbero reso impervio l’intento di capire a quale precisa delimitazione territoriale si sarebbe applicato. 

In compenso, e non forse casualmente, la cultura greca vanta, a cominciare proprio dai poemi omerici, un bagaglio robusto di principi e valori con funzioni pedagogiche, politiche e sociali: dal senso del dovere e del sacrificio per la patria al valore dell’accoglienza e dell’ospitalità; dal rispetto del volere divino alle nobili virtù dell’eroe. La paideia greca forgia il cittadino al rispetto dei valori della polis, degli dei e della tradizione. L’idea di physis (natura), in quanto campo d’indagine del tutto e da cui tutto proviene, come insegnano i filosofi presocratici, è ovviamente parte centrale e integrante di questo ragionamento. Ne deriva che, sebbene nel mondo greco manchi una codificazione a tutto tondo del diritto, in quanto formale regolamentazione dei rapporti tra gli individui, tuttavia in quella stessa civiltà troviamo un’enorme reverenza per il concetto di ordine (kosmos), nel senso di armonia tra i diversi ambiti dell’agire umano: dal cielo alla terra, dalle leggi divine a quelle terrene. La giustizia greca è una tensione anzitutto trascendentale; la storia del diritto occidentale successivo è invece una sostanziale neutralizzazione di questo altro non direttamente concreto e immanente. 

Di fatto, già il diritto romano avvia un progressivo processo di unificazione e oggettivazione delle norme, fino alla sistematizzazione compiuta che ne farà Giustiniano nel VI secolo d.c. con l’emanazione del celebre Corpus iuris civilis. Si tratta di una massiccia opera di compilazione e recupero delle leggi che hanno regolato la prassi giuridica romana, al fine di costruire una tradizione giurisprudenziale, guarda caso rimasta nota fino ai giorni nostri. Il percorso, tuttavia, è stato lento e graduale, poiché – spiega bene Di Donato – alle origini del diritto romano persiste ancora una connessione forte tra la norma scritta e la dimensione soprannaturale: ne sia una prova il fatto che, nella Roma antica i sacerdoti, detti auguri, erano i soli incaricati a interpretare e decifrare i segni divini per tradurli in azione lecita e consentita. L’agire umano, prima di essere regolato dalla norma, doveva essere anzitutto benvoluto dagli dei. Con la diffusione anche a Roma del cristianesimo lo scenario cambia: l’affermazione di un monoteismo così dirompente contribuisce a distanziare l’ambito religioso da quello giuridico.

E così, in questo cambio di paradigma rispetto alla classicità greca e alla Roma antica, rimane aperto il conto col metafisico e l’assoluto: è lecito che gli uomini debbano delegare alla religione tutto quel che pertiene allo spirito? Il più famoso dei giuristi novecenteschi, Hans Kelsen, rispose a questa domanda in modo perentorio e assertivo. Teorico di una dottrina pura del diritto, sosteneva l’importanza di matrice neokantiana di liberare la scienza del diritto da tutti gli elementi di estraneità: non come deve essere il diritto, ma cos’è il diritto. Nella teoria kelseniana non c’è spazio né per valutazioni descrittive delle norme, né per riflessioni di metodo. La norma è sempre e solo prescrittiva e in questa sua inderogabilità è contenuto il cuore stesso della sua purezza. Tutto il resto va addebitato agli ambiti più diversi o in sintesi alla coscienza.

Per ironia della sorte, troviamo sempre nel lontano mondo greco, un personaggio che incarna al meglio la problematicità di questa ambivalenza: l’Antigone di Sofocle. Creonte, re di Tebe, impedisce la sepoltura di Polinice, considerato traditore della patria per essersi voluto impadronire con forza della città. Ma sua sorella Antigone, pur consapevole delle conseguenze, decide di disobbedire all’editto del re e organizza la degna sepoltura del fratello. Paga con la sua vita la scelta di disobbedire alle leggi terrene per obbedire a quelle divine, e dare così il giusto onore al corpo del fratello. Antigone incarna il dissidio tragico della scelta, evidenziando, con la sua condotta, non solo lo scarto tra le due forme di obbedienza, ma anche il senso di assoluto e di trascendentale, non limitabile alla finita dimensione terrena, che abbraccia il concetto di giustizia

Nel bellissimo libro Disobbedire, il filosofo Frédéric Gros rovescia questo concetto ricorrendo alle parole del diario di pensiero di Hannah Arendt sui fatti della seconda guerra mondiale: «Per secoli gli uomini sono stati puniti per aver disobbedito. A Norimberga per la prima volta gli uomini sono stati puniti per aver obbedito» (Gros 2019, p. 19). Durante il processo a Gerusalemme del 1961, Otto Adolf Eichmann, il funzionario militare nazista, si difese sostenendo di aver solo eseguito gli ordini. In questa sua celebre formula difensiva, sparisce l’uomo e l’umano e rimane l’obbediente esecutore. È un’obbedienza che disumanizza e che antepone le leggi in vigore alla legge assoluta interiore. Esattamente l’opposto di Antigone che, pur venendo uccisa, rimane umana per scegliere di disobbedire alla norma terrena e obbedire a quella divina

In quest’ordine di discorso, il concetto di legge scritta emerge in tutta la sua convenzionalità. È sempre determinata da parametri che non solo variano col variare dei tempi, ma anche risentono di influenze e cofattori esterni. Lo dimostra bene Socrate nel 399 a.C. quando, accusato di empietà e di corrompere i giovani dal Tribunale di Atene, piuttosto che disubbidire alle leggi della città del suo tempo, sceglie di bere la cicuta: per difendere le sue idee, anziché fuggire o trovare esilio altrove, il filosofo ateniese accetta di morire. Meglio subire un’ingiustizia piuttosto che compierla.

Ed è proprio questa la paradossalità del diritto: sorgere come strumento per regolare i rapporti tra gli uomini, dovendo però prescindere dagli uomini, dalle loro soggettività e da quella giustizia trascendentale di ciascuno. Su questo e su molto altro invita a riflettere il libro Di Donato, compiendo un viaggio nell’antichità classica, per aiutarci a cercare il lontanissimo seme gestazionale che, nell’alveo della nostra civiltà occidentale, ha delineato lo stato di diritto così come oggi lo conosciamo e come descritto da Cicerone in apertura. Niente di meno che una rinuncia a quella libertà primordiale e totale (ius naturae, come dicevano i giusnaturalisti), per aderire a un’altra libertà: controllata, codificata, trasversale. E se questo senso di giusto, proprio perché normato e regolatosia più giusto ed elevato di quello intrinsecamente valoriale rimarrà argomento aporetico e senza via d’uscita. Così come rimarrà un nodo del diritto di ogni epoca stabilire l’esatta relazione che lega ogni singolo uomo alla norma del suo tempo: se per leale senso di obbedienza o perché è troppo costoso in termini personali disobbedirvi.

Riferimenti bibliografici
F. Gros, Disobbeddire, Einaudi, Torino 2019.

Giulio Di Donato, Il pensiero giuridico dei presocratici, Mucchi, Modena 2024.

Tags     diritto, Frédéric Gros
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